Responsabilità dei medici: cosa cambia con il Decreto Gelli per medici, strutture e compagnie assicurative.

giovedì, 27 luglio 2017
Era il 28 febbraio 2017 il giorno in cui il deputato del PD Federico Gelli dichiarava con soddisfazione: "Quella di oggi è una data che resterà nella storia della sanità italiana. Con questa legge aumentiamo le tutele dei professionisti prevedendo, al contempo, nuovi meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento da parte dei cittadini danneggiati da un errore sanitario. L’assenza di un chiaro inquadramento legislativo su questa materia ha tolto in tutti questi anni serenità a medici e professionisti e, soprattutto, ha comportato come ricaduta l’enorme costo della medicina difensiva che pesa sul nostro sistema salute". 


La legge Gelli: dalla responsabilità medica alla tutela del paziente


Che la dichiarazione sopra riportata si riferisca alla Legge 24/2017, altrimenti detta Legge Gelli, dal nome del deputato del Partito Democratico nonché "medico specializzato in sanità pubblica" che la ha proposta, è cosa ormai nota ai più. In tanti, tuttavia, non conoscono con esattezza i contenuti del Ddl sulla "Responsabilità professionale del personale sanitario" divenuto legge a tutti gli effetti con 255 voti favorevoli, 113 contrari e 22 astenuti.

Ma quale è esattamente l’obiettivo della Legge Gelli? Senz'altro quello di riformare la responsabilità medica e riportare un equilibrio nel rapporto fra i professionisti del settore sanitario e i loro pazienti. Un rapporto, quest’ultimo, che come ha scritto Cesare Buquicchio nelle pagine della testata "Sanità Informazione", "soprattutto negli ultimi anni, è risultato sbilanciato, nella maggior parte dei casi a favore del paziente". 

Di fatto,è molto importante precisare che alla base dell'elaborazione del Ddl c'è la volontà di ridimensionare notevolmente il numero dei procedimenti giudiziari riguardanti la responsabilità del personale medico sia in ambito civile che penale. 

Al riguardo una domanda nasce però spontanea: che cosa cambia realmente con la Legge Gelli? Possiamo asserire che in larga parte i cambiamenti riguardano la "responsabilità penale e civile degli operatori sanitari". Detto altrimenti, l’entrata in vigore della legge Gelli relativa alle "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", ha delle ricadute notevoli per quanto concerne:


- l’ambito civile;


- l’ambito penale. 


La Legge 24/2017, infatti, apporta dei mutamenti importanti sulle norme che fino a pochi mesi or sono hanno regolamentato la responsabilità medica. Il tutto sia nel caso in cui questa responsabilità venga esercitata all’interno di strutture sanitarie pubbliche, sia che essa venga esercitata in strutture sanitarie private. Va da sè che tra gli effeti dell provvedimento ci siano anche le opportune modifiche in ambito amministrativo.

Ma quali sono i cambiamenti di maggior rilievo introdotti dalla legge in esame? Tra le diverse e importanti novità è possibile segnalare: "la sicurezza delle cure e del rischio sanitario; la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata; le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità medica; l’obbligo di assicurazione; l’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati". 

Quest’ultimo, come si legge nel giornale "Salvis Juridibus", "risarcirà i pazienti danneggiati nel caso in cui gli importi eccedano i massimali coperti dalle polizze assicurative delle strutture o dei professionisti, nonché in caso di insolvenza degli stessi".

Bisogna pertanto sottolineare che il provvedimento introduce particolari "tutele per i malati in casi di presunta malasanità". Proprio con questo scopo, infatti, esso introduce una nuova figura professionale, che, denominata "Garante per il diritto alla salute", ha il compito di ricevere e provvedere alle segnalazioni fatte dai pazienti per casi di malasanità o per la "mancata osservanza" dei cosiddetti "Livelli essenziali di assistenza". Oltre a quanto già esposto, è necessario portare l'attenzione sul fatto che il testo della Legge Gelli introduce delle novità anche per quei pazienti che hanno necessità di ottenere dei risarcimenti per i danni causati dal sistema sanitario. La sua approvazione, con l'articolo 15 dà inoltre "nuova linfa alla professione infermieristica"; detto articolo, infatti, "trattando il tema della nomina dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU), oltre a menzionare i medici, parla di specialisti con specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, purché iscritti negli albi dei tribunali, ma in assenza di conflitti d’interesse".


Polizze assicurative obbligatorie

Tra le novità introdotte dalle "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" figurano altri cambiamenti. 

Tra questi è di particolare importanza quello riguardante l’entrata in vigore delle assicurazioni per tutti i soggetti coinvolti nelle prestazioni sanitarie. Un'affermazione, quest'ultima, che ha bisogno di un ulteriori spiegazioni. In proposito, per dirla con le parole usate dalla giornalista Barbara Gobbi per la testata "Il Sole 24 ore" "La legge introduce una rete di copertura assicurativa "erga omnes". Tutte le strutture pubbliche e private devono assicurarsi per responsabilità contrattuale verso terzi e verso i prestatori d’opera, anche per i danni attribuibili al personale a qualunque titolo operante. Le strutture dovranno poi tutelarsi per la copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, nell’ipotesi in cui il danneggiato esperisca l’azione direttamente contro di loro. È previsto poi l’obbligo di assicurazione a carico del professionista che svolga l’attività al di fuori di una delle strutture o che presti la sua opera in regime libero-professionale. O ancora, che agisca nella struttura ma per un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Tutti i professionisti passibili di azione da parte della Corte dei conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile, devono infine stipulare polizze per colpa grave". In altri termini, la legge in oggetto obbliga ogni struttura sanitaria operante in ambito pubblico o privato, così come ciascun professionista del settore sanitario alla stipula di una polizza assicurativa professionale. A tal proposito è importante sottolineare che nel testo della legge 24/2017 (Legge Gelli) gli obblighi assicurativi sono disciplinati dall'articolo numero 10 e dall'articolo numero 11. 

Proprio in tema di obblighi assicurativi connessi alla Legge Gelli, è doveroso sottolineare che la garanzia ultrattiva dei contratti di assicurazione, detta anche postuma, è di 5 anni. Detto quinquennio si dilata a 10 anni qualora ci si dovesse trovare davanti a un caso di cessata attività. Di rilevante importanza anche la possibilità che ha il paziente che ha subito il danno di portare avanti un'azione diretta. In poche parole il paziente leso ha il diritto di agire senza deviazioni di sorta sull'azienda assicuratrice del libero professionista o della struttura sanitaria o di quella sociosanitaria. Potrà farlo fino al limite previsto nel massimale di polizza. Chiaramente l'Assicurazione avrà la possibilità di agire di rivalsa nei confronti dell'assicurato. 

Inoltre, in materia di assicurazioni si rende altresì neccessario precisare che tutte le strutture sanitarie, quelle sociosanitarie e ogni esercente la professione sanitaria, potranno stipulare delle polizze assicurative che prevedono l'indicazione di diverse classi di rischio. A ognuna dovrà corrispondere un massimale differenziato. Il tutto deve essere disciplinato da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. A tal proposito è doveroso sottolineare che dovrebbe mancare circa un mese a che il suaccennato decreto veda la luce. Tale provvedimento elencherà sia i requisiti minimi delle polizze assicurative sia l’indicazione di classi di rischio cui dovranno corrispondere massimali differenziati. 

Non è ancora finita qui. Sempre entro un mese circa dovremo poter usufruire di un altro decreto, questa volta a firma del Ministero della Sviluppo Economico e del Ministero della Salute. Detta disposizione dovrà indicare i dati sulle polizze di assicurazione per le strutture sanitarie e per i professionisti, oltre che indicare sia le modalità che i termini per la trasmissione alll'"Osservatorio nazionale per le buone pratiche" dei dati inerenti gli errori. Da ultimo sarà compito di un conseguente regolamento definire meglio la linea del Fondo di garanzia per i danni derivati da colpevolezza sanitaria, sostenuto da un contributo annuo delle aziende assicuratrici.

Ma non è ancora tutto. Da parte nostra sono altresì doverose alcune annotazioni; esse riguardano soprattutto l’articolo 12 della Legge. Detto articolo, scritto a maggior tutela dei pazienti danneggiati, è particolarmente importante in quanto legittima la possibilità di intentare un’azione diretta "nei confronti dell’impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del libero professionista". Oltre a ciò, il provvedimento istituisce un "Fondo di Garanzia" che ha il compito di intervenire per risarcire i pazienti "in caso di massimali assicurativi inadatti al rimborso di quanto dovuto o in altri casi di insolvenza della compagnia assicuratrice". In altre parole, dunque, in ambito sanitario viene introdotto un modello r.c. professionale per medici molto simile al modello rc auto.

Pertanto, per il buon rispetto degli obblighi assicurativi di cui sopra si rende necessario il supporto costante di uno staff di professionisti che rappresentino un’eccellenza nel settore delle assicurazioni.

Per venire incontro a queste esigenze Esedra mette a disposizione delle strutture sanitarie e sociosanitarie e dei professionisti del settore medico tutti gli esperti del suo team. Con Esedra non avrai solo una vasta rosa di servizi, ogni professionista di fatto potrà usufruire di un'interessante proposta, ovvero di pacchetti di assicurazioni in grado di tutelare al meglio ogni figura del settore medico, permettondole così di lavorare con più serenità e armonia. 

Ad ogni modo, lo scopo di Esedra è in primis quello di fornire a chiunque ne avesse bisogno una consulenza totalmente gratuita. Dunque, che cosa aspetti? Usufruisci subito di questa grande occasione e mettiti in contatto con una delle sedi operative di Esedra: quella di Milano o quella di Lecco. Indirizzi e numeri di telefono sono i seguenti: via Emilio Cornalia 19 a Milano; telefono: 02 45472300; via Lorenzo Balicco 63 a Lecco; telefono: 02 45472330. Chiunque fosse impossibilitato a recarsi di persona nelle sedi operative sopra nominate può sempre usufruire della possibilità di chiedere le informazioni di cui necessita compilando l'apposito modulo al seguente link: http://www.esedrabroker.it/preventivo.php pag=572&l=Richiedi+informazioni. 

Le risposte a ogni richiesta di contatto verranno soddisfatte nel giro di ventiquattro ore.


Fonti:

http://www.salvisjuribus.it/responsabilita-medica-cosa-e-cambiato-con-il-decreto-gelli/

https://www.diritto.it/sanita-e-responsabilita-medica-ddl-gelli-ecco-cosa-cambia-da-febbraio-2017/

https://www.money.it/Legge-Gelli-riforma-responsabilita-medici-testo

http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2017/02/28/responsabilita-medici-cosa-cambia-con-ddl-gelli_AJSm2SQuPd5Tx3lTIh0uxM.html

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/in-parlamento/2017-02-28/sicurezza-cure-e-nuova-responsabilita-medici-ecco-legge-131441.php?uuid=AElzV5e

http://www.iurisprudentia.it/public/sentenze/635912618534843750_chiara%20guerriero%20ddl%20gelli.pdf

http://www.sanitainformazione.it/politica/responsabile-professionale-oggi-arrivare-si-alla-legge/

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/17/17G00041/sg 

https://www.nurse24.it/infermiere/professione/il-ddl-gelli-visto-con-gli-occhi-degli-infermieri.html
Aggiungi al tuo calendario   2017-07-27 2017-07-27 38 Responsabilità dei medici: cosa cambia con il Decreto Gelli per medici, strutture e compagnie assicurative. Era il 28 febbraio 2017 il giorno in cui il deputato del PD Federico Gelli dichiarava con soddisfazione: "Quella di oggi è una data che resterà nella storia della sanità italiana. Con questa legge aumentiamo le tutele dei professionisti prevedendo, al contempo, nuovi meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento da parte dei cittadini danneggiati da un errore sanitario. L’assenza di un chiaro inquadramento legislativo su questa materia ha tolto in tutti questi anni serenità a medici e professionisti e, soprattutto, ha comportato come ricaduta l’enorme costo della medicina difensiva che pesa sul nostro sistema salute". La legge Gelli: dalla responsabilità medica alla tutela del pazienteChe la dichiarazione sopra riportata si riferisca alla Legge 24/2017, altrimenti detta Legge Gelli, dal nome del deputato del Partito Democratico nonché "medico specializzato in sanità pubblica" che la ha proposta, è cosa ormai nota ai più. In tanti, tuttavia, non conoscono con esattezza i contenuti del Ddl sulla "Responsabilità professionale del personale sanitario" divenuto legge a tutti gli effetti con 255 voti favorevoli, 113 contrari e 22 astenuti.Ma quale è esattamente l’obiettivo della Legge Gelli? Senz'altro quello di riformare la responsabilità medica e riportare un equilibrio nel rapporto fra i professionisti del settore sanitario e i loro pazienti. Un rapporto, quest’ultimo, che come ha scritto Cesare Buquicchio nelle pagine della testata "Sanità Informazione", "soprattutto negli ultimi anni, è risultato sbilanciato, nella maggior parte dei casi a favore del paziente". Di fatto,è molto importante precisare che alla base dell'elaborazione del Ddl c'è la volontà di ridimensionare notevolmente il numero dei procedimenti giudiziari riguardanti la responsabilità del personale medico sia in ambito civile che penale. Al riguardo una domanda nasce però spontanea: che cosa cambia realmente con la Legge Gelli? Possiamo asserire che in larga parte i cambiamenti riguardano la "responsabilità penale e civile degli operatori sanitari". Detto altrimenti, l’entrata in vigore della legge Gelli relativa alle "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", ha delle ricadute notevoli per quanto concerne:- l’ambito civile;- l’ambito penale. La Legge 24/2017, infatti, apporta dei mutamenti importanti sulle norme che fino a pochi mesi or sono hanno regolamentato la responsabilità medica. Il tutto sia nel caso in cui questa responsabilità venga esercitata all’interno di strutture sanitarie pubbliche, sia che essa venga esercitata in strutture sanitarie private. Va da sè che tra gli effeti dell provvedimento ci siano anche le opportune modifiche in ambito amministrativo.Ma quali sono i cambiamenti di maggior rilievo introdotti dalla legge in esame? Tra le diverse e importanti novità è possibile segnalare: "la sicurezza delle cure e del rischio sanitario; la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata; le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità medica; l’obbligo di assicurazione; l’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati". Quest’ultimo, come si legge nel giornale "Salvis Juridibus", "risarcirà i pazienti danneggiati nel caso in cui gli importi eccedano i massimali coperti dalle polizze assicurative delle strutture o dei professionisti, nonché in caso di insolvenza degli stessi".Bisogna pertanto sottolineare che il provvedimento introduce particolari "tutele per i malati in casi di presunta malasanità". Proprio con questo scopo, infatti, esso introduce una nuova figura professionale, che, denominata "Garante per il diritto alla salute", ha il compito di ricevere e provvedere alle segnalazioni fatte dai pazienti per casi di malasanità o per la "mancata osservanza" dei cosiddetti "Livelli essenziali di assistenza". Oltre a quanto già esposto, è necessario portare l'attenzione sul fatto che il testo della Legge Gelli introduce delle novità anche per quei pazienti che hanno necessità di ottenere dei risarcimenti per i danni causati dal sistema sanitario. La sua approvazione, con l'articolo 15 dà inoltre "nuova linfa alla professione infermieristica"; detto articolo, infatti, "trattando il tema della nomina dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU), oltre a menzionare i medici, parla di specialisti con specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, purché iscritti negli albi dei tribunali, ma in assenza di conflitti d’interesse".Polizze assicurative obbligatorieTra le novità introdotte dalle "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" figurano altri cambiamenti. Tra questi è di particolare importanza quello riguardante l’entrata in vigore delle assicurazioni per tutti i soggetti coinvolti nelle prestazioni sanitarie. Un'affermazione, quest'ultima, che ha bisogno di un ulteriori spiegazioni. In proposito, per dirla con le parole usate dalla giornalista Barbara Gobbi per la testata "Il Sole 24 ore" "La legge introduce una rete di copertura assicurativa "erga omnes". Tutte le strutture pubbliche e private devono assicurarsi per responsabilità contrattuale verso terzi e verso i prestatori d’opera, anche per i danni attribuibili al personale a qualunque titolo operante. Le strutture dovranno poi tutelarsi per la copertura della responsabilità extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, nell’ipotesi in cui il danneggiato esperisca l’azione direttamente contro di loro. È previsto poi l’obbligo di assicurazione a carico del professionista che svolga l’attività al di fuori di una delle strutture o che presti la sua opera in regime libero-professionale. O ancora, che agisca nella struttura ma per un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Tutti i professionisti passibili di azione da parte della Corte dei conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile, devono infine stipulare polizze per colpa grave". In altri termini, la legge in oggetto obbliga ogni struttura sanitaria operante in ambito pubblico o privato, così come ciascun professionista del settore sanitario alla stipula di una polizza assicurativa professionale. A tal proposito è importante sottolineare che nel testo della legge 24/2017 (Legge Gelli) gli obblighi assicurativi sono disciplinati dall'articolo numero 10 e dall'articolo numero 11. Proprio in tema di obblighi assicurativi connessi alla Legge Gelli, è doveroso sottolineare che la garanzia ultrattiva dei contratti di assicurazione, detta anche postuma, è di 5 anni. Detto quinquennio si dilata a 10 anni qualora ci si dovesse trovare davanti a un caso di cessata attività. Di rilevante importanza anche la possibilità che ha il paziente che ha subito il danno di portare avanti un'azione diretta. In poche parole il paziente leso ha il diritto di agire senza deviazioni di sorta sull'azienda assicuratrice del libero professionista o della struttura sanitaria o di quella sociosanitaria. Potrà farlo fino al limite previsto nel massimale di polizza. Chiaramente l'Assicurazione avrà la possibilità di agire di rivalsa nei confronti dell'assicurato. Inoltre, in materia di assicurazioni si rende altresì neccessario precisare che tutte le strutture sanitarie, quelle sociosanitarie e ogni esercente la professione sanitaria, potranno stipulare delle polizze assicurative che prevedono l'indicazione di diverse classi di rischio. A ognuna dovrà corrispondere un massimale differenziato. Il tutto deve essere disciplinato da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. A tal proposito è doveroso sottolineare che dovrebbe mancare circa un mese a che il suaccennato decreto veda la luce. Tale provvedimento elencherà sia i requisiti minimi delle polizze assicurative sia l’indicazione di classi di rischio cui dovranno corrispondere massimali differenziati. Non è ancora finita qui. Sempre entro un mese circa dovremo poter usufruire di un altro decreto, questa volta a firma del Ministero della Sviluppo Economico e del Ministero della Salute. Detta disposizione dovrà indicare i dati sulle polizze di assicurazione per le strutture sanitarie e per i professionisti, oltre che indicare sia le modalità che i termini per la trasmissione alll'"Osservatorio nazionale per le buone pratiche" dei dati inerenti gli errori. Da ultimo sarà compito di un conseguente regolamento definire meglio la linea del Fondo di garanzia per i danni derivati da colpevolezza sanitaria, sostenuto da un contributo annuo delle aziende assicuratrici.Ma non è ancora tutto. Da parte nostra sono altresì doverose alcune annotazioni; esse riguardano soprattutto l’articolo 12 della Legge. Detto articolo, scritto a maggior tutela dei pazienti danneggiati, è particolarmente importante in quanto legittima la possibilità di intentare un’azione diretta "nei confronti dell’impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del libero professionista". Oltre a ciò, il provvedimento istituisce un "Fondo di Garanzia" che ha il compito di intervenire per risarcire i pazienti "in caso di massimali assicurativi inadatti al rimborso di quanto dovuto o in altri casi di insolvenza della compagnia assicuratrice". In altre parole, dunque, in ambito sanitario viene introdotto un modello r.c. professionale per medici molto simile al modello rc auto.Pertanto, per il buon rispetto degli obblighi assicurativi di cui sopra si rende necessario il supporto costante di uno staff di professionisti che rappresentino un’eccellenza nel settore delle assicurazioni.Per venire incontro a queste esigenze Esedra mette a disposizione delle strutture sanitarie e sociosanitarie e dei professionisti del settore medico tutti gli esperti del suo team. Con Esedra non avrai solo una vasta rosa di servizi, ogni professionista di fatto potrà usufruire di un'interessante proposta, ovvero di pacchetti di assicurazioni in grado di tutelare al meglio ogni figura del settore medico, permettondole così di lavorare con più serenità e armonia. Ad ogni modo, lo scopo di Esedra è in primis quello di fornire a chiunque ne avesse bisogno una consulenza totalmente gratuita. Dunque, che cosa aspetti? Usufruisci subito di questa grande occasione e mettiti in contatto con una delle sedi operative di Esedra: quella di Milano o quella di Lecco. Indirizzi e numeri di telefono sono i seguenti: via Emilio Cornalia 19 a Milano; telefono: 02 45472300; via Lorenzo Balicco 63 a Lecco; telefono: 02 45472330. Chiunque fosse impossibilitato a recarsi di persona nelle sedi operative sopra nominate può sempre usufruire della possibilità di chiedere le informazioni di cui necessita compilando l'apposito modulo al seguente link: http://www.esedrabroker.it/preventivo.php pag=572&l=Richiedi+informazioni. Le risposte a ogni richiesta di contatto verranno soddisfatte nel giro di ventiquattro ore.Fonti:http://www.salvisjuribus.it/responsabilita-medica-cosa-e-cambiato-con-il-decreto-gelli/https://www.diritto.it/sanita-e-responsabilita-medica-ddl-gelli-ecco-cosa-cambia-da-febbraio-2017/https://www.money.it/Legge-Gelli-riforma-responsabilita-medici-testohttp://www.adnkronos.com/salute/sanita/2017/02/28/responsabilita-medici-cosa-cambia-con-ddl-gelli_AJSm2SQuPd5Tx3lTIh0uxM.htmlhttp://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/in-parlamento/2017-02-28/sicurezza-cure-e-nuova-responsabilita-medici-ecco-legge-131441.php?uuid=AElzV5ehttp://www.iurisprudentia.it/public/sentenze/635912618534843750_chiara%20guerriero%20ddl%20gelli.pdfhttp://www.sanitainformazione.it/politica/responsabile-professionale-oggi-arrivare-si-alla-legge/http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/17/17G00041/sg https://www.nurse24.it/infermiere/professione/il-ddl-gelli-visto-con-gli-occhi-degli-infermieri.html Location of the event Esedra Broker info@esedrabroker.it false DD/MM/YYYY

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