L’attestato di rischio diventa digitale, entra in vigore il Regolamento IVASS n. 9/2015

lunedì, 06 luglio 2015

A decorrere dal 1 luglio ha preso il via la dematerializzazione dell’attestato di rischio: il contraente non riceverà più l'attestato su supporto cartaceo e non avrà l’obbligo di consegnarlo alla compagnia di assicurazione in caso di stipula di una nuova polizza.

La compagnia ha l’obbligo di consegna dell’attestato in via telematica mediante la pubblicazione dello stesso nell’area dedicata sul proprio sito internet almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Le informazioni di norma inserite nell’attestato di rischio (classe di merito, presenza di eventuali sinistri negli ultimi cinque anni) verranno immesse dalle compagnie in una specifica banca dati nazionale

Al momento della stipula di un nuovo contratto RCA, le compagnie acquisiscono direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica mediante l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio; se per qualsiasi motivo l’attestato non risultasse presente nella banca dati o risultasse incompleto, la compagnia richiederà al contraente un’apposita dichiarazione.    

Pur essendo venuto meno l’attestato di rischio cartaceo, il termine dei trenta giorni entro il quale l’avviso di scadenza deve pervenire all’assicurato continua a permanere in capo alle compagnie.

Questa operazione, secondo l’IVASS, comporterà una significativa riduzione dei costi complessivi dell’attività, una maggiore facilità e rapidità di comunicazione con i clienti, un processo di assunzione del ramo RCA più snello, diventando anche uno strumento per contrastare le frodi connesse alla falsificazione degli attestati cartacei.

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Fonti
IVASS - TuttoIntermediari
Scarica l'allegato: REGOLAMENTO IVASS N. 9/2015 (0,00 Mb)
Aggiungi al tuo calendario   2015-07-06 2015-07-06 38 L’attestato di rischio diventa digitale, entra in vigore il Regolamento IVASS n. 9/2015 A decorrere dal 1 luglio ha preso il via la dematerializzazione dell’attestato di rischio: il contraente non riceverà più l'attestato su supporto cartaceo e non avrà l’obbligo di consegnarlo alla compagnia di assicurazione in caso di stipula di una nuova polizza.La compagnia ha l’obbligo di consegna dell’attestato in via telematica mediante la pubblicazione dello stesso nell’area dedicata sul proprio sito internet almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.Le informazioni di norma inserite nell’attestato di rischio (classe di merito, presenza di eventuali sinistri negli ultimi cinque anni) verranno immesse dalle compagnie in una specifica banca dati nazionale. Al momento della stipula di un nuovo contratto RCA, le compagnie acquisiscono direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica mediante l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio; se per qualsiasi motivo l’attestato non risultasse presente nella banca dati o risultasse incompleto, la compagnia richiederà al contraente un’apposita dichiarazione.    Pur essendo venuto meno l’attestato di rischio cartaceo, il termine dei trenta giorni entro il quale l’avviso di scadenza deve pervenire all’assicurato continua a permanere in capo alle compagnie.Questa operazione, secondo l’IVASS, comporterà una significativa riduzione dei costi complessivi dell’attività, una maggiore facilità e rapidità di comunicazione con i clienti, un processo di assunzione del ramo RCA più snello, diventando anche uno strumento per contrastare le frodi connesse alla falsificazione degli attestati cartacei.Scarica documento in allegatoFontiIVASS - TuttoIntermediari Location of the event Esedra Broker info@esedrabroker.it false DD/MM/YYYY

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