Rischi Covid-19

Premessa

In questa fase di più ampia ripresa delle attività lavorative, il presente documento è stato redatto per portare ad opportuna conoscenza delle Aziende assistite le tutele assicurative che potrebbero intervenire in casi riconducibili a contagi da Coronavirus: non verranno trattati i temi relativi alla prevenzione ed alla organizzazione, per le quali siamo certi siano già stati predisposti adeguati presidi e procedure, ma saranno inevitabili alcuni richiami al quadro normativo che delinea le possibili responsabilità in capo all’Azienda ed alle Persone nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.

Rischio di contagio da Covid-19 e coperture assicurative

Prospetto di sintesi

Ambito Responsabilità Civile, Penale, AmministrativaSoggetto ReclamanteCopertura Assicurativa
Contagio dipendente - Infortunio riconosciuto da INAILINAIL - Rivalsa verso datore di lavoro in caso di procedimento penale d'ufficio verso il datore di lavoro e RSPP, nel caso di mancata osservanza dei protocolli di sicurezza anti contagio Covid-19RCO
Contagio dipendente - Azione autonoma del dipendenteDipendente - Azione verso datore di lavoro per la richiesta di risarcimento differenziale rispetto a quanto percepito da INAILRCO
Contagio di soggetto terzoTerzo che sostiene di essere stato contagiato presso i locali dell'assicuratoRCT
Procedimento Penale per il datore di lavoro - Omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissimeProcura della Repubblica, procedimento penale nei confronti del datore di lavoro e RSPP Tutela Legale Penale
D&O - R.C. Amministratori
Responsabilità Amminsitrativa ex D.Lgs. 231/01
Ambito WelfareSoggetto beneficiarioCopertura Assicurativa
Diaria da ricovero a favore dei dipendenti ed amministratori in caso di contagio da Covid-19Copertura a beneficio del personalePolizza ricovero da Covid-19
Copertura per trasfertisti Al momento nessuna polizza copre il rischio di pandemia

Il quadro normativo

In via preliminare occorre tracciare la differenza che - ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) – intercorre tra la nozione di infortunio e quella di malattia professionale.
Per infortunio deve intendersi ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni, mentre per malattia professionale deve intendersi una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).

L’orientamento giurisprudenziale consolidato, che già propendeva per la qualificazione delle “cause virulente di natura biologica” come infortunio professionale, ha trovato pieno recepimento nel recente decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18., il cui art. 42 prescrive quanto segue: “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”.

Fermo restando che le suddette prestazioni previdenziali vengono erogate dall’Inail indipendentemente da una responsabilità del datore di lavoro, quali sono le conseguenze per quest’ultimo nel caso in cui l’affezione da COVID-19 sia da ricondurre eziologicamente alla omessa predisposizione delle misure specifiche prescritte dalle normative speciali o, comunque, all’inadempimento del dovere generico posto dall’art. 2087 c.c. a tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore?

Posto che il sistema sociale di protezione Inail è selettivo (non copre tutti i lavori né tutti i lavoratori) e parziale (non appresta tutele per tutti gli eventi e per tutto il danno subito dal lavoratore), l’erogazione dell’indennizzo corrisposto dall’INAIL non esclude la possibilità di rivolgersi al datore di lavoro nei casi in cui, sussistendone gli specifici presupposti, il danneggiato intenda ottenere l’integrale ristoro del maggior danno subito e quantificato secondo i normali criteri civilistici, potendosi riferire sia al c.d. danno differenziale (risarcimento dovuto dal lavoratore secondo il diritto civilistico comune in eccedenza rispetto alle indennità liquidate dall’Inail) sia al c.d. danno complementare (danni che esulano dalla copertura assicurativa Inail: danno esistenziale, danno morale, biologico temporaneo, biologico inferiore alla franchigia Inail del 6%, patrimoniale inferiore alla franchigia Inail del 16 %).

Per quest’ultima voce di danno, non ricompresa nella tutela assicurativa Inail, il lavoratore o i suoi eredi possono agire nei confronti del datore di lavoro secondo il diritto civile, azionando anche una domanda per responsabilità contrattuale (oltre che extracontrattuale essendo il diritto alla salute un diritto soggettivo primario), avvalendosi anche dell’inversione dell’onere della prova della colpa (graverà sul datore di lavoro la prova dell’adempimento dei propri obblighi o che l’inadempimento sia dovuto a causa a lui non imputabile) nella logica assodata della responsabilità contrattuale ex artt. 2087 e 1218 c.c.

Per quanto attiene al danno differenziale e alla conseguente azione esperibile dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro vige il principio di esonero della responsabilità del datore di lavoro sancito dallo stesso art. 10 del D.P.R. 1965, n. 1124: “L’assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro”.
Vi è tuttavia l’eccezione contemplata al comma 2 del medesimo art. 10, il quale stabilisce che “permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato”, purché si tratti di reati per la punibilità dei quali non sia necessaria la querela della persona offesa.

In sintesi, nell’ipotesi in cui il contagio si sia diffuso nell’ambiente di lavoro con conseguenze gravi sotto il profilo sanitario per i lavoratori colpiti - potendosi configurare una responsabilità di tipo penale del datore di lavoro (ovvero colui che riveste tale qualifica ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008) per i reati definiti dagli articoli 589 e 590 del Codice penale (lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fino alla possibilità dell’omicidio colposo in caso di decesso del lavoratore) – il datore di lavoro potrebbe essere esposto non solo all’azione giudiziale promossa dai lavoratori per il risarcimento del cd. danno differenziale, ma anche all’azione di regresso dell’Inail prevista dall’art. 11 del D.P.R. 1124/1965 per le somme pagate dall’Ente a titolo di indennità e per le spese accessorie.

Inoltre, poiché i reati di lesioni gravi/gravissime o omicidio colposo costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001, potrebbe essere contestata al datore di lavoro la responsabilità amministrativa degli enti in relazione all’art. 25 septies D. Lgs. 231/2001 con la possibilità di applicare all’ente, in caso di condanna, le seguenti sanzioni:

  • pecuniarie che, in caso di omicidio colposo, possono arrivare fino a 1,5 milioni di euro
  • interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi)

Per ritenere sussistente la responsabilità amministrativa dell’ente, dovrebbe essere provato naturalmente che i reati di lesioni gravi/gravissime o omicidio colposo siano stati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Tale presupposto potrebbe essere ritenuto sussistente nell’ipotesi in cui la società abbia omesso di adottare le misure di prevenzione del contagio allo scopo di risparmiare sui costi per l’adeguamento delle misure di prevenzione o per incrementare la produttività, a scapito della salute dei lavoratori.

Le coperture assicurative a protezione dell’azienda per i casi di Coronavirus contratto dai Dipendenti in occasione di lavoro

Delineati i rischi, e ritenendo che l’Azienda abbia adottato tutte le dovute ed opportune misure di prevenzione e protezione, nostro compito è illustrare come ed in quale misura i rischi trasferibili possano essere trasferiti al comparto assicurativo.

Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti

Lo strumento di prima tutela è rappresentato dalla garanzia della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro RCO (Responsabilità civile Operai), di norma abbinata alla RCT (Responsabilità Civile Terzi).
La garanzia RCO, nel caso dell'infezione da coronavirus che colpisce il dipendente sul posto di lavoro, ha la finalità di tenere indenne il datore di lavoro:

  • dall’azione di rivalsa esperita dall’INAIL (ai sensi dell’art.10 e 11 del DPR n.1124/1965 come modificato dal D.lgs.38/2000) per gli infortuni, compreso il danno biologico, sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti;
  • dall’autonoma pretesa risarcitoria del Dipendente o dei suoi superstiti a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall’assicurazione obbligatoria ai sensi del codice civile (maggior danno o cd. danno complementare).

La garanzia RCO inoltre comprende generalmente le seguenti clausole:

  • Buona Fede I.N.A.I.L.
  • Equiparazione ai Dipendenti dei Lavoratori somministrati, di cooperative o di società terze, mentre Consulenti e Professionisti esterni risultano comunque compresi nel novero dei Terzi e rientrano quindi nella garanzia RCT.
  • Rivalsa I.N.P.S. ai sensi della Legge 222/1984 art.14.

Le coperture assicurative sono previste a tutela delle responsabilità dell’Azienda ma anche delle responsabilità personali di tutti i Dipendenti e del RSPP interno.

Comprendono inoltre, fino a ¼ dei massimali assicurati, le spese legali e peritali da sostenere in un eventuale procedimento civile, presupponendo la coincidenza d’interesse tra Assicurato ed Assicuratore.

I massimali assicurati devono essere consistenti e congrui rispetto all’attività assicurata ed alla dimensione aziendale.

Responsabilità Penale del datore di lavoro

Per le responsabilità di tipo penale a carico del datore di lavoro la tutela possibile è quella resa dalla polizza di Tutela Legale che assicura la difesa legale degli interessi dell’Assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale, sia nei procedimenti civili che appunto in quelli penali.
Beneficiari di questa tutela nei procedimenti penali sono il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Procuratori, gli Organi di Controllo e tutti i Dipendenti (ivi inclusi i Collaboratori a progetto ed i somministrati).

Responsabilità Civile degli Amministratori

Il terzo pilastro assicurativo, a tutela di Amministratori e Preposti per le responsabilità personali di tipo amministrativo, nei confronti di Terzi e Dipendenti, ma anche nei confronti della stessa Società e degli Azionisti, è quello fornito dalla polizza D & O (responsabilità civile di Amministratori, Dirigenti e Preposti), anche questa inclusiva delle eventuali spese legali.

Tale tutela si intende esplicitamente estesa a:

  • Dipendenti responsabili del trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)
  • Dipendenti responsabili della sicurezza (D. Lgs. 81/2008)
  • Membri dell’Organismo Speciale di Vigilanza (D. Lgs.231/2001)


Welfare Assicurativo a favore di Amministratori e Dipendenti - Polizza Covid-19

E’ possibile attivare per la specifica circostanza, e rientrante nel Welfare Assicurativo ma utile anche a dimostrare l’attenzione posta dall’Azienda alla tutela dei Lavoratori, la copertura a beneficio di tutto il personale (Amministratori, Dipendenti e Somministrati) volte a garantire:

  • una diaria da ricovero a seguito di positività al Covid-19 (contratto anche al di fuori del posto di lavoro).
  • un’indennità da convalescenza riconosciuta in caso di ricovero in terapia intensiva.
  • una serie di servizi di assistenza alle persone, fruibili nel periodo di convalescenza ed isolamento domiciliare post ricovero.

Siamo a disposizione per ogni necessario approfondimento e per valutare specifiche situazioni di rischio caratteristiche di ogni azienda.

Per approfondire contattateci qui


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